La sentenza di condanna (come il decreto penale di condanna) produce, oltre alla applicazione della pena principale, ulteriori effetti: in particolare, l’applicazione delle pene accessorie (come ad esempio l’interdizione dai pubblici uffici) e di altri effetti penali. È tuttavia possibile l’estinzione delle pene accessorie e degli effetti penali della condanna attraverso l’istituto della riabilitazione, disciplinato agli artt. 178 e 179 c.p. fra le cause di estinzione della pena.
La riabilitazione non ha effetto retroattivo; la sua funzione guarda al futuro, ed è di eliminazione di tutte le limitazioni derivanti dalla condanna, che possono ostacolare il pieno reinserimento del condannato nella vita sociale. Più precisamente, la riabilitazione consente la cancellazione dei reati dal casellario giudiziale.
Le condizioni per la concessione della riabilitazione
L’art. 179 c.p. prevede nel dettaglio le condizioni che devono sussistere perché si possa chiedere la riabilitazione.
- La riabilitazione è concessa quando siano decorsi almeno 3 anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è in altro modo estinta. Il termine è di almeno 8 anni se è stata dichiarata la recidiva ex art. 99 c.p.; è invece di 10 anni se è stata dichiarata la abitualità, la professionalità o la tendenza a delinquere, e in tal caso il termine decorre dal giorno in cui è stato revocato l’ordine di assegnazione ad un colonia agricola o ad una casa di lavoro.
Detto termine, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena (art. 163, commi 1, 2 e 3, c.p.), decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale per una pena non superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno (mediante il risarcimento o le restituzioni) prima della sentenza di primo grado, nonché il colpevole si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose del reato (art. 163, comma 4, c.p.), la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un anno.
- Inoltre, perché la riabilitazione possa essere concessa il condannato deve dare prove effettive e costanti di buona condotta.
La buona condotta consiste non solo nella mera astensione dal compimento di fatti costituenti reato, ma anche nella instaurazione e nel mantenimento di uno stile di vita improntato all’osservanza delle norme di comportamento comunemente osservate dai consociati e poste alla base della convivenza sociale. Ciò che la persona interessata ad ottenere la riabilitazione deve dimostrare, nella richiesta che presenta al Tribunale, è il suo ravvedimento rispetto alle riprovevoli condotte tenute in passato, nonché il suo allontanamento dalle condizioni che lo hanno tempo prima portato a delinquere.
Eventuali condanne o denunce per fatti successivi a quello per il quale si richiede la riabilitazione, non costituiscono di per sé un elemento ostativo alla concessione dell’istituto in questione, ma sono valutate caso per caso dal Giudice nel giudizio sulla buona condotta del soggetto.
Da ultimo, l’art. 179, comma 6, c.p. precisa che la riabilitazione non può essere concessa quando il condannato sia sottoposto a misura di sicurezza (ad esclusione di quelle dell’espulsione dello straniero dallo Stato e della confisca) o non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato (comprese le spese processuali), salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle.
Ne deriva che qualora vi sia una parte offesa dal reato, perché la riabilitazione venga concessa è necessario dimostrare l’avvenuto ristoro della stessa, o altrimenti l’impossibilità ad adempiere a tale obbligo (in tal caso il condanno può, ad esempio, dare prova di essersi attivato per offrire all’offeso un congruo risarcimento, ma questi vi abbia opposto il suo rifiuto).
L’istanza per la concessione della riabilitazione e il procedimento che ne consegue
La richiesta di riabilitazione deve essere presentata dall’interessato o dal suo difensore al Tribunale di Sorveglianza del distretto in cui l’interessato ha la residenza. L’istanza deve contenere l’indicazione dei presupposti – di cui si è detto sopra – che la legge richiede per la concessione della riabilitazione (il decorso di un determinato periodo di tempo, la buona condotta del condannato, nonché l’avvenuto pagamento degli obblighi civili derivanti dal reato).
Nel procedimento che si avvia con la presentazione della detta istanza, e in particolare all’udienza in camera di consiglio, è indispensabile ed obbligatoria l’assistenza di un difensore. Dopo l’udienza di trattazione, che si svolge alla presenza del difensore, del Procuratore Generale e del richiedente, il Tribunale decide con ordinanza per l’accoglimento o il rigetto dell’istanza.
L’ordinanza con la quale viene concessa la riabilitazione viene annotata nella sentenza di condanna e viene comunicata al richiedente, nonché a tutti gli Uffici interessati, compreso il Casellario giudiziale.
Avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di riabilitazione è possibile presentare ricorso per Cassazione. Si noti che, ai sensi dell’art. 683 c.p.p., se l’istanza per la concessione della riabilitazione è stata respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi 2 anni dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.
La riabilitazione può essere revocata se la persona riabilitata commette, entro 7 anni dall’ordinanza di concessione del beneficio, un nuovo delitto non colposo per il quale sia inflitta la pena della reclusione non inferiore a 2 anni o una pena più grave; in tal caso, vengono ripristinate le pene accessorie e gli altri effetti penali che la riabilitazione aveva estinto.
Lo Studio legale Lucino assiste coloro che sono interessati alla concessione dell’istituto della riabilitazione: dalla redazione attenta e approfondita dell’istanza di riabilitazione, cui si deve allegare tutta la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti necessari per la concessione del beneficio, alla discussione in udienza delle ragioni che fondano detta richiesta, nonché alla assistenza nella fase successiva al provvedimento di accoglimento o diniego della riabilitazione.