Lo Studio dell’Avv. Francesco Lucino assiste le Società, sia in ambito giudiziario sia nella veste di consulente, nella specifica materia della responsabilità da reato.
L’introduzione della responsabilità da reato degli enti, da parte del decreto legislativo 18 giugno 2001, n. 231 (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”), ha rappresentato nel nostro ordinamento una svolta importante. L’obiettivo della severa disciplina repressiva predisposta dal Legislatore del 2001 è quello di coinvolgere e responsabilizzare l’ente collettivo nella prevenzione dei reati che possono essere commessi dai soggetti interni all’ente.
Il citato decreto prevede che sia gli enti forniti di personalità giuridica sia le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica possono essere chiamate direttamente a rispondere dei reati commessi dai dirigenti, dai dipendenti o da coloro che operano in nome e per conto dell’ente collettivo.
Il decreto parla espressamente di responsabilità amministrativa e non penale. Tuttavia, la competenza è quella del giudice penale e le severe sanzioni previste per l’ente sono già utilizzate sia nel diritto penale classico sia nella disciplina dell’illecito amministrativo.
La responsabilità della persona giuridica è aggiuntiva, e non sostitutiva, rispetto a quella delle persone fisiche, che resta regolata dal diritto penale comune. Rispetto a questa è inoltre autonoma: tanto è vero che la responsabilità dell’ente sussiste anche quando l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile.
I reati di cui possono rispondere le persone giuridiche
Il d.lgs. n. 231 del 2001 indica tassativamente i reati di cui sono chiamati a rispondere gli enti. L’elenco di tali reati è stato nel tempo ed in più occasioni ampliato dal Legislatore: il testo originario del decreto conteneva pochi delitti dolosi attinenti ai rapporti con la Pubblica Amministrazione (malversazione in danno dello Stato, truffa e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico, concussione e corruzione); a questi sono poi stati aggiunti, tra i più importanti, i reati societari, gli abusi di mercato, i reati informatici, i reati transnazionali e i reati ambientali. Con la riforma in materia di sicurezza sul lavoro (l. 3 agosto 2007, n. 123), la responsabilità degli enti è stata collegata per la prima volta ai delitti colposi, quali l’omicidio colposo e le lesioni personali colpose, commessi con violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro.
I soggetti
I soggetti dal cui reato deriva la responsabilità degli enti sono i soggetti in posizione apicale, ossia le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente, e i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali.
Il vantaggio o interesse dell’ente
L’ente collettivo può essere imputato del reato commesso, da uno dei soggetti di cui si è appena detto, a vantaggio o nell’interesse dell’ente stesso. L’interesse sussiste se il fatto è stato commesso al fine di avvantaggiare l’ente, mentre il vantaggio è da valutare ex post in base ai concreti effetti del reato. Ne consegue che la responsabilità dell’ente collettivo è esclusa se il soggetto ha agito per esclusivo interesse proprio o di terzi.
In relazione ai delitti di omicidio e lesioni personali colpose da infortunio o malattia da lavoro, l’interesse o vantaggio dell’ente, che non può – come è ovvio – riferirsi all’evento lesivo, dovrà essere valutato in riferimento alla condotta inosservante: potrebbe, ad esempio, consistere in un risparmio sui costi della sicurezza.
Le condizioni di esonero dalla responsabilità
Del reato commesso da ‘subalterni’, la responsabilità della persona giuridica è esclusa “se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi” (art. 7 d.lgs. 231/2001).
Se invece il reato è stato commesso da un soggetto apicale, secondo un’inversione dell’onere della prova (a volte molto complessa), “l’ente non risponde se prova che…” (art. 6 d.lsg. 231/2001):
– sono stati adottati ed efficacemente attuati, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
– il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
– il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
– non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di vigilanza.
Le sanzioni
Le sanzioni applicabili agli enti sono la sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive, la confisca, che è sempre disposta ed ha per oggetto il prezzo o il profitto del reato, e la pubblicazione della sentenza. Si tratta di sanzioni molto severe, non solo per la loro incidenza sul patrimonio dell’ente, ma anche perché quelle a carattere interdittivo possono inibire in modo grave la stessa attività aziendale.
Il d.lgs. n. 231 del 2001 ha previsto l’applicazione della sanzione pecuniaria secondo il modello ‘per quote’. Significa che il Giudice dapprima determina il numero delle quote (non inferiore a 100 e non superiore a 1000) tenendo conto di parametri sostanziali, quali la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell’ente, le attività svolte per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori reati; determina poi l’importo della quota (fra un minimo di 258 ad un massimo di 1549 euro) tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente.
Le sanzioni interdittive cui l’ente può essere condannato sono l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni o licenze, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l’esclusione da finanziamenti, agevolazioni, contributi e sussidi, e il divieto di pubblicizzare beni o servizi.