Torniamo sul tema della voluntary disclosure o collaborazione volontaria, della quale lo Studio legale Lucino si sta occupando da tempo unitamente all’Avv. Matteo Faggioli ed all’Avv. Andrea Ferrari.
Abbiamo già approfondito l’argomento nell’articolo “Effetti penali della collaborazione volontaria (o voluntary disclosure)”, dove abbiamo evidenziato come gli effetti premiali della collaborazione volontaria siano, sotto il profilo penale, indubbiamente significativi: l’avvio di una tale procedura, come detto, costituisce infatti una vera e propria esimente o causa di non punibilità per determinati reati.
La ratio della voluntary disclosure
Già all’inizio del 2014 si era tentato di introdurre nel nostro ordinamento la voluntary disclosure con il d.l. 4/2014, poi non convertito in legge. Introdotta, in seguito, con la legge 186/2014 – come si è già detto – la procedura di collaborazione volontaria è finalizzata alla emersione di capitali provento di evasione, detenuti sia in Italia che all’estero.
Sicuramente chiaro è il messaggio che la legge 186/2014 ha rivolto al contribuente infedele: la procedura di collaborazione volontaria è l’unica soluzione per far rientrare od emergere i capitali; diversamente, ogni ulteriore movimento di proventi delittuosi potrebbe integrare il reato di autoriciclaggio di cui all’art. 648-ter.1 c.p. (introdotto nel nostro ordinamento, come la voluntary disclosure, con la legge 186/2014): delitto che comporta non solo la pena della reclusione da 2 a 8 anni, ma anche la confisca del capitale costituente l’oggetto materiale dell’illecito.
Un sicuro incentivo per i contribuenti ad attivare la collaborazione volontaria proviene inoltre dagli accordi siglati dall’Italia con la Svizzera, il Principato di Monaco, il Liechtenstein e con lo Stato Vaticano: con tali accordi, infatti, è venuto meno il segreto bancario che caratterizzava gli ordinamenti dei detti Paesi.
La procedura di voluntary disclosure
Con la procedura di voluntary disclosure o collaborazione volontaria il contribuente infedele si autodenuncia al Fisco, documentando i redditi detenuti all’estero in violazione delle disposizioni sul monitoraggio fiscale, od occultati in Italia: oggetto della procedura di regolarizzazione sono dunque tutti i beni celati all’Erario, posseduti dal ‘collaborante’ in Italia o all’estero.
La collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015 (ancora non si ha notizia di eventuali proroghe), e può riguardare le violazioni commesse sino al 30 settembre 2014. La voluntary disclosure non può essere attivata più di una volta e non è ammessa qualora la richiesta venga presentata dopo che l’autore della violazione degli obblighi dichiarativi abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni o verifiche, dell’inizio di un qualche accertamento amministrativo o dell’avvio di procedimenti penali per la violazione di norme tributarie relative all’ambito di applicazione della procedura.
Il richiedente la procedura di collaborazione volontaria deve poi pagare tutti i tributi evasi, le correlate sanzioni e gli interessi maturati; come contropartita per l’autodenuncia, lo Stato irroga al contribuente ‘collaborante’ sanzioni tributarie minori e garantisce, come si è più volte sottolineato, la non punibilità per determinate fattispecie criminose.