L’avviso al conducente di un veicolo della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia durante il controllo con l’etilometro
Nell’articolo “L’accertamento dello stato di alterazione, durante la guida, conseguente all’assunzione di alcool o droghe” abbiamo precisato del dovere, da parte degli agenti accertatori dello stato di ebbrezza alcolica, di avvisare il soggetto da sottoporre al controllo mediante etilometro della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia durante l’accertamento.
Tale dovere discende dal fatto che la verifica dello stato di ebbrezza costituisce un atto urgente, non ripetibile, sullo stato delle persone (art. 354 c.p.p.), al quale il difensore può assistere in forza dell’art. 356 c.p.p. E di questa facoltà, ai sensi dell’art. 114 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, la persona sottoposta all’accertamento deve essere avvisata.
Ne consegue, come avevamo già sottolineato, che qualora gli operanti omettano di avvisare l’interessato della detta facoltà difensiva, il controllo con l’etilometro, quale accertamento urgente, è nullo.
La sentenza n. 5396 del 5 febbraio 2015 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
Recentemente, sul tema della nullità dell’accertamento dello stato di ebbrezza, derivante dall’omesso avviso al soggetto della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 5396 del 5 febbraio 2015.
La Suprema Corte ha dapprima ribadito che la violazione dell’art. 114 disp.att.c.p.p. integra una nullità di ordine generale, non assoluta ma a regime intermedio (artt. 178, comma 1 lett. c, e 180 c.p.p.); pertanto, “quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo” (art. 182, comma 2, c.p.p.).
La questione che ne deriva è, dunque, se il conducente che si sottopone all’alcooltest deve, a pena di decadenza, eccepire la nullità del detto esame, per non aver ricevuto da parte degli agenti accertatori l’avviso della sua facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, prima del compimento dell’atto stesso o, comunque, immediatamente dopo.
Sul punto, le Sezioni Unite hanno precisato che non può sostenersi che il conducente “assista” all’atto inficiato dalla nullità per il dal mancato avvertimento, essendo da escludere che vi “assista” un soggetto che è in procinto di essere sottoposto ad un accertamento indifferibile sulla propria persona, proprio perché al medesimo deve essere data, ex art. 114 disp.att.c.p.p., una formale comunicazione circa la facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, che di per sé presuppone la possibile non conoscenza di tale facoltà.
In altri termini, per poter eccepire una nullità occorre evidentemente avere contezza di una tale nullità; e quando la legge prescrive che si dia avviso di una qualche facoltà, è perché si presume che il soggetto destinatario di esso possa ignorarla.
Diverso sarebbe se il soggetto comunicasse agli Agenti di Polizia la sua intenzione di avvisare il difensore dell’atto urgente che si sta per compiere: in tal caso, da un mancato previo avviso di tale facoltà da parte della Polizia giudiziaria, non vi sarebbe alcuna nullità.
Si deve allora escludere che il conducente debba eccepire la nullità dell’atto ex art. 114 disp.att.c.p.p. prima del compimento delle operazioni relative all’alcooltest o immediatamente dopo: e questo perché, come si è detto, tale soggetto non ha (o si presume per postulato legale che non abbia) le conoscenze tecniche indispensabili per sapere se l’atto o il mancato atto è in violazione delle regole processuali. Ed è, a maggior ragione, da escludere che egli debba attivarsi per eccepire la detta nullità entro certi termini, a pena di decadenza.
In conclusione, i Giudici delle Sezioni Unite hanno enunciato il principio di diritto per cui “La nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre ad esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’art. 114 disp.att.c.p.p., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, c.p.p., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado”.
In altre parole, qualora al conducente di un veicolo, sottoposto alla verifica dello stato di ebbrezza con cui si è posto alla guida, non venga dato l’avviso della sua facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia durante l’espletamento dell’atto urgente, la nullità di un tale accertamento potrà essere dedotta in giudizio, prima della pronuncia della sentenza di primo grado.
L’accoglimento di una tale eccezione comporta l’inutilizzabilità dei risultati dell’etilometro come prova dello stato di ebbrezza alcolica. Di conseguenza, senza la verifica del tasso alcolemico del conducente, il Giudice non potrà individuare in quale fascia di gravità di cui all’art. 186 C.d.S. si colloca il fatto; potrà solo, in presenza di significativi elementi sintomatici quali l’alito vinoso o il linguaggio sconnesso, contestare l’ipotesi più lieve, di natura amministrativa, di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2 lett. a, C.d.S.).