Nell’immediatezza dell’entrata in vigore del decreto legge del 12 settembre 2014 n. 132 abbiamo pubblicato l’articolo “Riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali e delle ferie dei magistrati”. Abbiamo qui specificato che l’art. 16 del detto decreto, modificando l’art. 1 della legge n. 742 del 1969, ha ridotto il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, prima fissato “dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno”, al periodo “dal 6 al 31 agosto di ciascun anno”.
Sospensione feriale dei termini processuali dal 1° al 31 agosto
Tuttavia, il d.l. 132/2014 è stato modificato in sede di conversione dalla legge 10 novembre 2014 n. 162: pertanto, a partire da quest’anno, la sospensione feriale dei termini processuali decorre “dal 1° agosto al 31 agosto”.