Lo scorso 2 marzo 2016, dopo un lunghissimo iter parlamentare protrattosi per quattro anni, è stato definitivamente approvato il disegno di legge che introduce nel codice penale i reati autonomi di omicidio stradale e di lesioni personali stradali.
L’omicidio stradale
Il nuovo reato di omicidio stradale viene introdotto nel codice penale all’art. 589-bis. Se per l’ipotesi base, ossia per il soggetto che cagiona la morte di una persona con violazione delle norme sulla circolazione stradale, è prevista la pena, già indicata dalle norme previgenti, della reclusione da 2 a 7 anni, la sanzione penale aumenta considerevolmente in altri casi. Invero, chiunque provoca la morte di una persona, ponendosi alla guida di un veicolo con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (art. 186, comma 2 lett. c, C.d.S.) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 C.d.S.), sarà punito con la reclusione da 8 a 12 anni. La pena è invece quella della reclusione da 5 a 10 anni per l’omicida il cui tasso alcolemico sia compreso tra 0,8 e 1,5 g/l (art. 186, comma 2 lett. b, C.d.S.) o per l’omicida che abbia causato l’incidente per condotte di particolare pericolosità (eccesso di velocità, infrazione ai semafori, guida contromano, inversioni di marcia e sorpassi a rischio).
Tali sanzioni sono poi ulteriormente aumentate se il fatto viene commesso da persona senza patente o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo, ma non superiore a 18 anni.
Infine, l’art. 589-bis c.p. precisa che qualora la morte non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.
Lesioni personali stradali
La nuova fattispecie delle lesioni personali stradali viene introdotta all’art. 590-bis c.p.: “Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da 3 mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime”.
Come per l’omicidio stradale, il Legislatore ha poi previsto notevoli aumenti di pena se il conducente del veicolo si pone alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (art. 186, comma 2 lett. c, C.d.S.) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 C.d.S.): in tal caso la reclusione sarà compresa tra 3 e 5 anni per le lesioni gravi e tra 4 e 7 per le lesioni gravissime. Se invece il conducente guidava con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l (art. 186, comma 2 lett. b, C.d.S.) o ha causato l’incidente per condotte di particolare pericolosità, la pena è quella della reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni per le lesioni gravi e da 2 a 4 anni per quelle gravissime.
Ulteriori aumenti di pena l’art. 590-bis c.p. prevede poi, al pari della nuova disposizione sull’omicidio stradale, in caso di guida senza patente o con patente sospesa o revocata, e in caso di lesioni personali a più persone.
Fuga del conducente
I nuovi articoli 589-ter e 590-ter c.p. stabiliscono che qualora il conducente che ha provocato l’incidente si sia dato alla fuga le pene sono aumentate da un terzo a due terzi, e comunque non possono essere inferiori a 5 anni in caso di omicidio stradale e a 3 anni in caso di lesioni personali stradali.
Revoca della patente di guida
Alla condanna o al patteggiamento, anche a pena condizionalmente sospesa, per i reati di omicidio e lesioni personali stradali consegue la revoca della patente di guida. L’autore dell’omicidio stradale (art. 589-bis, comma 1, c.p.) o delle lesioni personali stradali non potrà conseguire una nuova patente prima che siano decorsi 5 anni dalla revoca; qualora abbia invece commesso un omicidio stradale sotto l’effetto dell’alcool o di sostanze stupefacenti per conseguire una nuova patente dovrà attendere 15 anni dalla revoca. Tali termini sono poi ulteriormente aumentati, anche sino a 30 anni, nel caso in cui il conducente si sia dato alla fuga o abbia in precedenza riportato condanne per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Altre importanti novità
All’art. 590-quater c.p. si prevede che qualora ricorrano le circostanze aggravanti introdotte dal disegno di legge in questione (guida con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti; incidente causato per condotte di particolare pericolosità; guida senza patente o con patente sospesa o revocata; fuga del conducente) eventuali circostanze attenuanti non potranno essere ritenute prevalenti o equivalenti, ma opereranno sulla quantità di pena che risulta dall’applicazione delle aggravanti.
Un’altra importante novità della riforma è rappresentata dalla previsione del raddoppio dei termini di prescrizione per il reato di omicidio stradale.
Ancora, il disegno di legge ha stabilito l’arresto obbligatorio in flagranza dell’autore del reato nei casi più gravi (mentre per gli altri casi è previsto come facoltativo).
Altra novità, infine riguarda la possibilità di perizie coattive: il giudice, infatti, potrà disporre anche d’ufficio il prelievo coattivo di campioni biologici allo scopo di determinare il dna; nei casi urgenti, poi, se il ritardo potrebbe pregiudicare le indagini, il prelievo coattivo potrà essere disposto anche dal Pubblico Ministero.