La normativa
Il Codice della Strada (decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285) prevede sanzioni molto severe in caso di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di sostanze alcoliche.Invero, l’assunzione di sostanze alcoliche, alterando in modo significativo lo stato psico-fisico del guidatore, costituisce un serio fattore di rischio per la sicurezza stradale.
Ecco allora che in risposta all’elevato numero di incidenti stradali provocati da conducenti in condizione di ebbrezza alcolica, la normativa di riferimento è stata più volte modificata dal Legislatore: da ultimo, le sanzioni per chi si pone alla guida di un veicolo con un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge sono state decisamente insaprite con la legge del 24 luglio 2008 n. 125 e con la legge del 19 luglio 2010 n. 120.
Oggi l’art. 186, comma 2, C.d.S. individua tre fasce distinte a seconda della concentrazione di alcool nel sangue del conducente:
a) qualora si accerti un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro, il soggetto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro che può variare da 500 euro a 2.000 euro, cui si aggiunge la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) qualora si accerti un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro, il soggetto è punito con l’ammenda da 800 euro a 3.200 euro e con l’arresto fino a 6 mesi, cui si accompagna la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) qualora si accerti un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, il soggetto è punito con l’ammenda da 1.500 euro a 6.000 euro e con l’arresto da sei mesi ad un anno, cui si aggiungono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni e la confisca (ovvero la sottrazione definitiva) del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato; in tal caso, se cioè il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata; inoltre, il documento di guida è revocato in caso di recidiva nel biennio.
Non è prevista alcuna sanzione se il valore del tasso alcolemico è compreso tra 0 e 0,5 grammi per litro. In questo caso, solo ai conducenti di età inferiore a ventuno anni, ai neo-patentati (ovvero coloro che hanno conseguito la patente di guida da meno di tre anni) ed a chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro che può variare da 155 euro a 624 euro (art. 186-bis C.d.S.); questa sanzione è poi raddoppiata nel caso in cui il conducente provochi un incidente stradale. La particolare gravità del fatto commesso da queste categorie di conducenti emerge altresì dalla previsione, da parte del Legislatore, di un ulteriore aumento delle sanzioni sopra elencate e distinte nelle tre fasce di gravità, nel caso in cui detti soggetti si pongano alla guida di un veicolo con un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro, integrando così gli illeciti di cui all’art. 186 C.d.S.
La norma in esame distingue poi l’ipotesi in cui il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale (art. 186, comma 2-bis, C.d.S.): in tale ipotesi tutte le sanzioni, amministrative e penali, sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni (e cioè la temporanea sottrazione del veicolo al proprietario), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Se poi il valore del tasso alcolemico del conducente che ha provocato un incidente è superiore a 1,5 grammi per litro, la patente di guida è revocata.
Una ulteriore circostanza aggravante è la guida sotto l’influenza dell’alcool dopo le ore 22 e prima delle ore 7: in tal caso la pena dell’ammenda è aumentata da un terzo alla metà (art. 186, comma 2-sexies, C.d.S.).
Al pari della guida in stato di ebbrezza il Legislatore, all’art. 187 C.d.S., ha sanzionato la guida in stato di alterazione psico-fisica per l’uso di sostanze stupefacenti: per la normativa sul tema si rinvia allo specifico approfondimento.
Le conseguenze penali ed amministrative
Mentre la guida con un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (art. 186, comma 2 lett. a, C.d.S.) costituisce un mero illecito amministrativo, quando il valore dell’alcool nel sangue è superiore a 0,8 grammi per litro, trattandosi di reato, si avvia un procedimento penale avanti il Tribunale in composizione monocratica.
Nella maggior parte dei casi viene emesso un decreto penale di condanna che, per la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, in concreto consiste in una condanna al pagamento di una ammenda (come nel caso della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza) o di una multa. Quale istituto premiale previsto nel nostro ordinamento, tra i benefici del decreto penale è prevista la riduzione della pena fino alla metà rispetto al minimo edittale indicato dalla legge.
Talvolta, soprattutto nei casi più gravi di guida in stato di ebbrezza, la pena pecuniaria stabilita dal decreto penale di condanna è di rilevante importo ed è pertanto opportuno che l’interessato, personalmente o tramite il difensore, proponga opposizione avverso il detto decreto entro quindici giorni dalla relativa notifica. In questo modo è possibile chiedere che il procedimento si svolga con il giudizio abbreviato, che venga applicata una pena su richiesta delle parti (il cosiddetto patteggiamento), e soprattutto che la pena venga condizionalmente sospesa oppure sostituita con il lavoro di pubblica utilità, così da non dover pagare alcuna somma di denaro.
Lavoro di pubblica utilità
La pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è stata introdotta con la più recente modifica alla normativa dei reati stradali (operata dalla legge 29 luglio 2010, n. 120): il nuovo comma 9-bis dell’art. 186 C.d.S. prevede infatti che la pena detentiva e pecuniaria per la guida in stato di ebbrezza possa essere sostituita con il lavoro di pubblica utilità (di cui all’art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274).
Il lavoro socialmente utile consiste nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività, da svolgere presso enti pubblici territoriali (Stato, regioni, province e comuni) o presso organizzazioni di assistenza sociale, di volontariato o di lotta alle dipendenze. L’attività viene svolta sulla base di convenzioni stipulate dagli enti con il Ministero della Giustizia o, su sua delega, con il Presidente del Tribunale, le quali indicano anche la natura dell’attività in cui può consistere il lavoro socialmente utile.
Il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella delle sanzioni sostituite, secondo il tasso di conversione per cui un giorno di lavoro socialmente utile equivale ad un giorno di pena detentiva od a 250 euro di pena pecuniaria. Le modalità ed i tempi della prestazione lavorativa, che può anche essere svolta fuori dall’ambito della provincia di residenza del condannato (sul punto si rinvia alla recente sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 2013), non devono essere tali da pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del trasgressore. Il limite massimo della prestazione settimanale è di sei ore di lavoro sostitutivo, a meno che l’imputato non chieda di svolgerne un numero superiore. Quanto al computo della pena sostitutiva, un giorno di lavoro di pubblica utilità è pari ad una prestazione di due ore di attività lavorativa, anche non continuativa.
L’ammissione al lavoro di pubblica utilità non è subordinata ad una espressa richiesta dell’imputato, essendo sufficiente che egli non si opponga; la norma, invero, prevede che la sostituzione possa essere disposta anche con il decreto penale di condanna.
Tuttavia, questo tipo di misura sostitutiva può essere concesso una sola volta e mai a coloro che in stato di ebbrezza hanno provocato un incidente stradale.
Il ricorso alla sostituzione della pena con il lavoro socialmente utile rappresenta, nella maggior parte dei casi e soprattutto nei casi più gravi, una soluzione molto favorevole per il conducente che guidava sotto l’influenza dell’alcool, perché anzitutto consente di evitare il pagamento di ingenti somme di denaro e qualsiasi restrizione della libertà personale. Inoltre, qualora il lavoro di pubblica utilità venga svolto positivamente, il Giudice pronuncia l’estinzione del reato, la riduzione della metà del periodo di sospensione della patente di guida ed infine la revoca del provvedimento di confisca del veicolo precedentemente sequestrato. In caso di violazione degli obblighi lavorativi, invece, il Giudice dispone la revoca della pena sostitutiva con il ripristino di tutte le sanzioni originariamente inflitte.
Come si è anticipato, fra le sanzioni previste per il reato di guida in stato di ebbrezza vi è anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo che varia a seconda della gravità del fatto. Tale sanzione viene applicata anche in caso di patteggiamento della pena ed anche se la pena detentiva e pecuniaria viene condizionalmente sospesa.
Ma prima ancora che il Giudice del procedimento penale decida sulla detta sanzione amministrativa, la patente di guida viene ritirata dalle Forze dell’ordine contestualmente all’accertamento della guida in stato di ebbrezza, e poco dopo viene sospesa provvisoriamente dal Prefetto competente per territorio (art. 223 C.d.S.). Avverso tale provvedimento di sospensione, in via cautelare, del documento di guida è possibile fare opposizione al Giudice di Pace entro trenta giorni dalla relativa notifica.
Nella stessa ordinanza, inoltre, il Prefetto ordina al conducente di sottoporsi, entro sessanta giorni, ad una specifica visita medica presso le apposite commissioni mediche locali per la verifica della sussistenza dei requisiti fisici e psichici necessari per il conseguimento della patente di guida.