Lo scorso 14 giugno 2017, la Camera dei Deputati ha approvato, in via definitiva e con voto di fiducia, la c.d. riforma Orlando, ossia il disegno di legge n. 4368, che prevede importanti modifiche al codice penale, al codice di procedura penale ed all’ordinamento penitenziario.
Alcune delle novità introdotte dal provvedimento in esame, che si compone di un unico articolo, suddiviso in 95 commi, entrano in vigore (salvo per talune diverse previsioni ad hoc) al trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Altre novità, invece, sono oggetto di specifiche deleghe al Governo per l’emanazione di decreti legislativi in determinate materie (quali, ad esempio, il regime di procedibilità di alcuni reati, le misure di sicurezza personali, il casellario giudiziale, l’ordinamento penitenziario e le intercettazioni).
Rinviando ad approfondimenti futuri lo studio delle singole disposizioni modificate, procediamo ora con una breve indicazione delle tante novità della recente riforma penale.
Le modifiche al codice penale
Sul diritto penale sostanziale la riforma Orlando interviene:
- con l’introduzione di una nuova causa di estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162-terp.) quale strumento di deflazione penale, che si affianca, con un ambito applicativo minore, alla messa alla prova nel processo penale introdotta dalla legge n. 67 del 2014;
- con l’inasprimento del trattamento sanzionatorio di alcuni reati (e precisamente dei delitti di scambio elettorale politico-mafioso, di furto in abitazione, di furto con strappo, di furto aggravato, di rapina e di estorsione aggravata), operato sia con l’indicazione di più severe cornici edittali di pena, sia con la previsione, per i reati di cui all’art. 624-bis c.p., di un più rigoroso regime delle circostanze del reato;
- e con il ‘prolungamento’ dei tempi per la prescrizione dei reati, in particolare con l’introduzione di nuove cause di sospensione del corso della prescrizione, nonché di un nuovo atto interruttivo della stessa.
Le modifiche al codice di procedura penale
Plurime e significative sono poi le novità apportate al codice di rito; più precisamente, tali modifiche intervengono:
- sulla disciplina della incapacità dell’imputato a partecipare al processo e della elezione di domicilio: su quest’ultimo tema, in particolare, una nuova disposizione (l’art. 162, comma 4-bis, c.p.p.) stabilisce che l’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio non ha effetto se l’autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, anche l’assenso del difensore domiciliatario;
- sui colloqui del difensore con l’imputato in custodia cautelare;
- sulla possibilità della persona offesa di chiedere e di ricevere informazioni sul procedimento penale per il quale ha presentato denuncia o querela;
- sulla disciplina degli accertamenti tecnici non ripetibili;
- ancora sulle indagini preliminari, con la previsione che alla scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari (e comunque alla scadenza del termine di cui all’art. 415-bis c.p.p.), il P.M. deve decidere entro 3 mesi (15 mesi per i reati di mafia e di terrorismo, e per altri gravi reati) se chiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale; a tale mancato esercizio segue l’avocazione da parte del Procuratore generale;
- sulla richiesta di archiviazione ex 408 c.p.p. e sui conseguenti provvedimenti del giudice ex art. 409 c.p.p., ad esempio prevedendo l’allungamento da 10 a 20 giorni del termine concesso alla persona offesa per presentare l’opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M., e disponendo che anche per il furto in abitazione e per il furto con strappo, oltre che per i delitti commessi con violenza alla persona, il P.M. deve notificare alla persona offesa la richiesta di archiviazione, concedendogli 30 giorni (non più 20) per opporsi;
- sulla disciplina della nullità del provvedimento di archiviazione, con l’introduzione di un nuovo art. 410-bis c.p.p.;
- sulla disciplina della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere: in particolare, il nuovo art. 428 c.p.p. prevede che la detta sentenza, emessa in udienza preliminare, è impugnabile in appello anziché direttamente in Cassazione, e non può essere impugnata dalla parte civile costituita;
- sulla disciplina del giudizio abbreviato: assolutamente nuova è la disposizione che prevede la possibilità dell’imputato di richiedere il rito abbreviato o il patteggiamento anche dopo il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinato ad una integrazione probatoria, c.d. giudizio abbreviato ‘condizionato’ (art. 438, comma 5-bis, c.p.p.); del pari innovativa è la previsione, dettata da esigenze di economia processuale, che dalla richiesta di giudizio abbreviato in udienza preliminare (o dopo la richiesta del P.M. di giudizio direttissimo o immediato, nonché in seguito all’opposizione a decreto penale di condanna) derivi la sanatoria delle eventuali nullità (escluse quelle assolute), la non rilevabilità delle inutilizzabilità (salvo di quelle derivanti da un divieto probatorio), e la preclusione a sollevare questioni sulla competenza territoriale del giudice (art. 438, comma 6-bis, c.p.p.); da sottolineare è poi la distinzione che se il rito abbreviato riguarda una contravvenzione, la diminuzione della pena sarà della metà (e non di solo un terzo come per i delitti);
- sulla correzione di errori materiali nelle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento);
- sulla disciplina del patteggiamento: il nuovo art. 448, comma 2-bis, c.p.p. prevede che il Pubblico Ministero e l’imputato possono proporre ricorso per Cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione del fatto ed alla illegalità della pena o delle misure di sicurezza applicate;
- sulla disciplina del procedimento per decreto: in deroga all’art. 135 c.p., si prevede che, in caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice per determinare l’ammontare della pena (che peraltro può essere rateizzata) individua il valore giornaliero cui può essere assoggettato l’imputato, tenendo conto della sua condizione economica e del suo nucleo familiare; tale valore non può essere inferiore a 75 euro né superiore al triplo di tale ammontare (225 euro);
- sui requisiti della sentenza di cui all’art. 546 c.p.p., prescrivendo che la sentenza deve contenere l’indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati;
- sulla disciplina delle impugnazioni, viene precisato, in generale, che l’impugnazione può essere proposta personalmente dall’imputato, salvo che per il ricorso per Cassazione, e che l’atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, deve contenere anche l’indicazione delle prove dalle quali si deduce l’inesistenza, l’omessa assunzione o l’omessa o erronea valutazione, e l’indicazione delle richieste, anche istruttorie;
- sulla normativa dell’appello, con finalità deflattive viene reintrodotto all’art. 599-bis c.p.p. il concordato anche con rinuncia ai motivi di appello (eccetto per alcuni gravi reati, come quelli di associazione a delinquere e quelli con finalità di terrorismo, ed eccetto per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza), istituto che era già previsto nel codice di procedura penale del 1989 ma che era stato abrogato nel 2008;
- sui procedimenti dinanzi alla Corte di Cassazione, oltre alla possibilità di aumentare le sanzioni pecuniarie (da pagarsi alla Cassa delle ammende) previste in caso di rigetto o inammissibilità della richiesta di rimessione del processo (art. 48 c.p.p.) ed in caso di inammissibilità del ricorso per Cassazione (art. 616 c.p.p.), è previsto che in determinati casi la Corte dichiari l’inammissibilità del ricorso – che peraltro non può più essere presentato personalmente dall’imputato – senza formalità di procedura; oltre alla modifica dell’art. 618 c.p.p., in tema di decisioni delle sezioni unite della Cassazione, vengono poi limitati i casi di ricorso per Cassazione del Pubblico Ministero avverso le sentenza di proscioglimento in appello, di conferma di quelle di primo grado;
- ancora sulle impugnazioni, viene poi abrogato l’art. 625-ter c.p.p. ed introdotto l’art. 629-bis c.p.p. in tema di rescissione del giudicato;
- sulle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale: tra queste modifiche, importanti sono soprattutto quelle che riguardano la disciplina della partecipazione al dibattimento (o al procedimento in camera di consiglio o al giudizio abbreviato) a distanza per gli imputati di taluni gravi reati e per le persone ammesse a programmi o misure di protezione, poiché viene affidata al giudice un’ampia discrezionalità in ordine alla necessità della loro presenza fisica in udienza;
Ancora, la riforma Orlando apporta modifiche anche alla normativa in tema di organizzazione dell’Ufficio del Pubblico Ministero (d.lgs. n. 106 del 2006) ed al Codice antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011): in quest’ultimo, relativamente al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali, si dispone l’applicazione della nuova disciplina della partecipazione a distanza anche all’esame dei testimoni.
Entrata in vigore delle recenti modifiche al sistema penale
Come si è anticipato all’inizio, il Legislatore della riforma ha stabilito che in generale le modifiche apportate al codice penale, al codice di procedura penale ed alle relative norme di attuazione, nonché ad alcune leggi speciali, entrano in vigore al trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della legge in esame sulla Gazzetta Ufficiale.
Con talune previsioni ad hoc lo stesso Legislatore ha tuttavia precisato che alcune modifiche entrano in vigore successivamente: ad esempio, le disposizioni sulla nuova disciplina della partecipazione a distanza acquistano efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della legge in esame sulla Gazzetta Ufficiale.