La prova del reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per l’uso di sostanze stupefacenti

Guida sotto l'effetto di stupefacenti

La Corte di Cassazione ha deliberato che il reato di guida sotto l’effetto di stupefacenti risulta integrato dalla concorrenza di due elementi: uno consistente nell’accertamento specialistico della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, l’altro, obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia giudiziaria, lo stato di alterazione.

L’ex legale rappresentante della società non risponde dell’omesso versamento dell’I.V.A.

Omesso versamento I.V.A.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 42002 del 9 ottobre 2014, ha ritenuto che il giudizio di responsabilità per il reato di omesso versamento dell’I.V.A. non può fondarsi sulla sottoscrizione della dichiarazione fiscale, se al momento della scadenza dell’obbligo tributario il potere di rappresentare la società era in capo ad un altro soggetto. In altri termini, nel caso in cui il nuovo legale rappresentante, subentrato al precedente che abbia sottoscritto la dichiarazione fiscale, ometta il pagamento della risultante imposta, è inammissibile una responsabilità per il fatto del terzo in capo all’originario legale rappresentante per il reato di cui all’art. 10-ter d.lgs. 74/2000.

Il reato di molestia o disturbo alle persone commesso attraverso Facebook

facebook

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37596 del 12 settembre 2014, ha stabilito che Facebook, al pari di ogni altro social network o community liberamente accessibile da parte di chiunque utilizzi la rete, costituisce un vero e proprio luogo aperto al pubblico, in cui può essere commesso il reato di molestia o disturbo alle persone. Così, qualora i messaggi ‘postati’ sulla pagina pubblica di un utente di Facebook (il c.d. ‘diario’), per petulanza o altro biasimevole motivo, recano molestia o disturbo ad alcuno, si può incorrere nella commissione del reato di cui all’art. 660 c.p.

La non punibilità per particolare tenuità del fatto: possibile ‘depenalizzazione’ dei reati minori?

novità legislative

Lo schema di decreto legislativo approvato il 1° dicembre 2014 introduce l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, che consente la rapida definizione, con decreto di archiviazione o con sentenza di assoluzione, dei procedimenti iniziati per fatti commessi occasionalmente e che presentano una gravità non rilevante. Il nuovo istituto si applica ai reati puniti con la pena pecuniaria e/o con la pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni (furto semplice, truffa, lesione personale e omicidio colposo non aggravati, falso in bilancio, bancarotta semplice…). I criteri di applicabilità della nuova causa di non punibilità sono la tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento del reo.

La responsabilità da reato degli enti: il d.lgs. 231/2001

d.lgs. 231/2001

Il d.lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: l’ente collettivo può essere imputato del reato commesso, a vantaggio o nell’interesse dell’ente, da un soggetto in posizione apicale o da un soggetto sottoposto alla direzione di uno dei soggetti apicali. I reati per i quali l’ente può essere chiamato a rispondere sono tassativamente elencati nel decreto. Le sanzioni cui l’ente può essere condannato sono pecuniarie e interdittive, cui si aggiungono la confisca e la pubblicazione della sentenza.

Guida in stato di ebbrezza e assunzione di farmaci

Alcool e farmaci

La concomitante assunzione di alcool e farmaci che possano determinare effetti sedativi, sonnolenza, vertigini e/o diminuzione dello stato di vigilanza, può concretamente determinare una riduzione delle performance psicofisiche necessarie per porsi alla guida di un veicolo. Se all’assunzione di alcool etilico si aggiunge l’assunzione di farmaci a base alcoolica, può derivarne il mantenimento di livelli alcoolemici più elevati per il rallentamento della metabolizzazione ed eliminazione dell’etanolo.

Un caso pratico: assolto in appello dal reato di spaccio di sostanze stupefacenti

assolto da spaccio

Dopo la condanna in primo grado, veniva assolto in appello, con la difesa dell’Avv. Lucino, l’imputato accusato di detenzione di sostanza stupefacente, nella specie cocaina, finalizzata allo spaccio. La Corte d’Appello di Milano, accogliendo le argomentazioni del difensore, riteneva che la condotta dell’imputato non costituiva reato, poiché la detenzione della sostanza non era finalizzata alla cessione a terzi, ma all’esclusivo uso personale.

La distinzione tra “spacciatore” ed “assuntore” di sostanze stupefacenti

Sostanze stupefacenti

Di recente modificato, il d.P.R. n. 309 del 1990 punisce all’art. 73 le condotte finalizzate allo spaccio di sostanze stupefacenti (distinguendo tra c.d. “droghe pesanti” e “droghe leggere). L’art. 75, invece, enuncia la scriminante dell’uso personale dello stupefacente, cui consegue l’irrogazione da parte del Prefetto di una o più sanzioni amministrative.
Per la distinzione tra “spacciatore” e “assuntore” di stupefacenti, si deve avere riguardo alla quantità massima detenibile, alle modalità di presentazione della sostanza, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, nonché ad altre circostanze dell’azione, come le qualità soggettive dell’agente.

Assolto dall’accusa di omicidio colposo in seguito ad incidente stradale

sentenza omicidio colposo - circolazione stradale

Veniva assolto dal reato di omicidio colposo, con la difesa dell’Avv. Lucino, l’imputato accusato della morte del motociclista che si era scontrato con la sua automobile. Nel processo, celebrato con giudizio abbreviato, il difensore depositava consulenze tecniche e discuteva dell’applicazione del principio di affidamento anche nell’ambito della circolazione stradale.