L’introduzione nel nostro ordinamento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è stata accompagnata da una non corretta informazione mediatica, Sin dall’inizio il nuovo istituto è stato presentato come una sorta di depenalizzazione, come un viatico verso la totale impunità di oltre centinaia di reati. Ma un tale frastuono mediatico, con il diffuso allarmismo sociale che ne è conseguito, altro non è che un grossolano errore dettato dal non aver prestato la giusta attenzione all’emanando provvedimento, che non prevede, neppure indirettamente, alcuna depenalizzazione.
La non punibilità per particolare tenuità del fatto introdotta dal decreto legislativo n. 28 del 16 marzo 2015
Il decreto legislativo n. 28 del 16 marzo 2015, in vigore dal 2 aprile 2015, introduce all’art. 131-bis c.p. il nuovo istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto: “la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”.
Illegittima la facoltà del querelante di opporsi al decreto penale di condanna
Con la sentenza n. 23 del 28 gennaio 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 459, comma 1, c.p.p., per violazione degli artt. 3 e 111 Cost., “nella parte in cui prevede la facoltà del querelante di opporsi, in caso di reati perseguibili a querela, alla definizione del procedimento con l’emissione di decreto penale di condanna”.
Il decreto penale di condanna
Il procedimento per decreto, disciplinato agli artt. 459 ss. c.p.p., è un procedimento speciale che ha lo scopo di evitare sia l’udienza preliminare sia il dibattimento. Il decreto penale di condanna comporta una serie di benefici per l’imputato, fra i quali la diminuzione della pena sino alla metà del minimo edittale. Tuttavia, l’imputato, anche tramite il difensore, può presentare opposizione avverso il decreto entro 15 giorni dalla notificazione.
La riabilitazione: i presupposti per la concessione, la richiesta e il procedimento
L’istituto della riabilitazione (artt. 178 e 179 c.p.) consente la cancellazione dei reati dal Casellario giudiziale, nonché l’estinzione delle pene accessorie e degli altri effetti penali che derivano da una sentenza di condanna (o da un decreto penale di condanna). Lo Studio legale Lucino assiste coloro che sono interessati ad ottenere la riabilitazione: dalla redazione attenta e approfondita dell’istanza di riabilitazione, che deve comprovare la sussistenza dei requisiti necessari per la concessione del beneficio, alla discussione in udienza delle ragioni che fondano detta richiesta, nonché alla assistenza nella fase successiva al provvedimento di accoglimento o diniego della riabilitazione.
Risponde di omicidio colposo l’infermiere coordinatore che non segnala al medico l’erronea prescrizione di un farmaco
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2192 del 2015, ha affermato la penale responsabilità, per la morte di un paziente, dell’infermiere coordinatore che non aveva segnalato al medico l’erronea prescrizione di un farmaco contenente un principio attivo che sapeva essere dannoso per il paziente stesso. Rivestendo una specifica posizione di garanzia, l’imputato aveva precisi doveri di organizzazione, di gestione, di sovraintendimento e di segnalazione: pertanto, a conoscenza dell’allergia sofferta dal paziente, aveva colpevolmente omesso di segnalare l’erronea prescrizione del farmaco e di sottoporre ad una nuova verifica, o ad un più accurato controllo, la documentazione clinica relativa al paziente.
Ancora in attesa della entrata in vigore dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto
Si continua a parlare dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto: lo scorso 3 febbraio 2015 la Commissione Giustizia della Camera ha espresso parere favorevole, con condizioni ed osservazioni, allo schema di decreto legislativo relativo alla nuova causa di esclusione della punibilità. L’istituto, perché possa entrare in vigore, dovrà ora essere sottoposto all’approvazione finale del Consiglio dei Ministri.
Il doping nelle attività sportive
Negli ordinamenti moderni l’utilizzo di sostanze dopanti è di regola punito come illecito sportivo, cui conseguono sanzioni disciplinari (squalifiche a tempo, radiazioni…). È poi la legge n. 376 del 2000 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), attuativa della Convenzione contro il doping di Strasburgo del 16 novembre 1989, ad introdurre nell’ordinamento italiano il reato di doping.
Assoluzioni dal reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per mancanza di offensività
I Tribunali di Avezzano e di Aosta hanno assolto gli imputati dal reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, perché il fatto non costituisce reato. In attesa del decreto delegato sulla depenalizzazione del reato di cui all’art. 2 d.l. 463/1983, i Giudici di merito hanno rilevato la mancanza di offensività nelle condotte degli imprenditori che hanno omesso il versamento all’I.N.P.S. delle ritenute previdenziali per importi di esigua entità.
Possibilità di richiedere il giudizio abbreviato da parte dell’imputato anche nel corso del dibattimento in caso di nuove contestazioni
La Corte costituzionale, con la pronuncia n. 273 del 5 dicembre 2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 516 c.p.p., nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al Giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione.