Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2016 i decreti legislativi del 15 gennaio 2016 n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili a norma dell’art. 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67) e n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione a norma dell’art. 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n.67). I due decreti legislativi, che entreranno in vigore il 6 febbraio 2016, cancellano dal codice penale e da alcune leggi speciali una quarantina circa di reati: questi fatti, dunque, non saranno più oggetto di procedimenti penali, ma ricadranno nelle attenzioni del giudice civile o dell’autorità amministrativa.
Depenalizzazione, abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili
Il Consiglio dei Ministri, lo scorso 15 gennaio 2016, ha definitivamente approvato due decreti legislativi, l’uno in materia di depenalizzazione e l’altro in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, in ottemperanza alla delega contenuta nella legge n. 67 del 2014. Da una parte, il decreto legislativo in tema di depenalizzazione trasforma taluni reati in illeciti amministrativi: tra questi, tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda previsti al di fuori del codice penale ed una serie di reati previsti invece nel codice penale, quali la guida senza patente, gli atti osceni e la coltivazione della cannabis a scopo terapeutico, Dall’altra parte, il decreto legislativo in tema di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili prevede la sostituzione della pena con una sanzione pecuniaria civile, associata al risarcimento del danno alla persona offesa: tra le fattispecie che rientrano in questa previsione vi sono l’ingiuria, il danneggiamento semplice, la falsità in scrittura privata, la sottrazione di cose comuni e l’appropriazione di cose smarrite.
Non sussiste l’aggravante di aver provocato un incidente stradale all’automobilista che rifiuta l’alcooltest
Con la sentenza n. 46625 del 29.10.2015 (e depositata il 24.11.2015) le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che non può considerarsi ubriaco l’automobilista che rifiuta l’alcooltest; pertanto, a quest’ultimo non può addebitarsi l’aggravante di aver causato un incidente stradale, prevista invece per il reato di guida in stato di ebbrezza all’art. 186, comma 2-bis, C.d.S., ed ostativa alla sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità.
Non sussiste la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. in caso di reato continuato
La Corte di Cassazione, sezione V penale, con la sentenza n. 45190 dell’11 novembre 2015, ha stabilito che non sussiste la causa di non punibilità del reato per particolare tenuità dei fatti ex art. 131-bis c.p., introdotta dal d.lgs. n. 28 del 2015, se i fatti di reato sono legati dal vincolo della continuazione di cui all’art. 81 cpv. c.p. Nel caso di specie, le condotte criminose poste in essere dagli imputati avevano il carattere della abitualità; e la Suprema Corte ha rilevato che la esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, e giudicati nel medesimo procedimento, configurando anche il reato continuato una ipotesi di ‘comportamento abituale’, ostativa al riconoscimento del beneficio.
Non punibile per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. anche la guida in stato di ebbrezza
Con la sentenza n. 44132 del 2 novembre 2015, la Corte di Cassazione, sez. IV penale, ha stabilito che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista all’art. 131-bis c.p. ed introdotta dal d.lgs. n. 28 del 2015, si applica anche al reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma 2 lett. b), del Codice della Strada. Non sussistendo dubbi sulla applicabilità del non punibilità per particolare tenuità del fatto anche ai reati delineati con la tecnica delle soglie di punibilità, l’art. 131-bis c.p. è in astratto riconoscibile anche per le condotte rientranti nella fattispecie più grave di cui all’art. 186, comma 2 lett. c), C.d.S.
La riforma dei reati tributari è legge
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015 il decreto legislativo n. 158 del 24 settembre 2015 di riforma dei reati tributari di cui al d. lgs. n. 74 del 2000. Il nuovo decreto, che sarà in vigore a partire dal 22 ottobre 2015, prevede una importante revisione del sistema sanzionatorio penale tributario. Di particolare interesse sono gli innalzamenti delle soglie di punibilità (come per i reati di cui agli artt. 10-bis e 10-ter d.lgs. 74/2000, rispettivamente di omesso versamento di ritenute dovute o certificate e di omesso versamento dell’IVA) e gli aggravamenti di pena (come per i reati di cui agli artt. 10 e 10-quater d.lgs. 74/2000, rispettivamente di occultamento o distruzione di documenti contabili e di indebita compensazione). Le modifiche del nuovo decreto riguardano altresì la causa di non punibilità dell’estinzione del debito tributario e le circostanze del reato.
Lavoro di pubblica utilità: non è necessaria l’indicazione dell’ente
L’imputato che intende svolgere l’attività socialmente utile (artt. 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis C.d.S.), in sostituzione della pena pecuniaria e detentiva comminata per i reati di guida in stato di ebbrezza o guida sotto l’effetto di stupefacenti, non deve necessariamente indicare l’ente presso cui svolgere il lavoro. Così la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34090 del 04.08.2015, ha annullato la sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva confermato la condanna dell’imputato per guida in stato di ebbrezza, negando la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità per mancata indicazione da parte del richiedente dell’ente presso cui svolgere l’attività. Tale onere, invero, non è previsto dall’art. 186, comma 9-bis, C.d.S. (né dall’art. 187, comma 8-bis, C.d.S.), ove si prescrive solo che l’imputato non si opponga alla sostituzione.
L’esito positivo dell’esame delle urine non basta a configurare il reato di cui all’art. 187 C.d.S.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35334 del 24 agosto 2015, confermando l’orientamento ormai consolidato nelle precedenti pronunce, ha affermato che ai fini dell’affermazione della penale responsabilità per il reato di guida in stato di alterazione psico-fisica, l’esito positivo dell’analisi chimica delle urine non è sufficiente se non è accompagnato da una visita medica di supporto che accerti che il conducente abbia effettivamente guidato sotto l’effetto di stupefacenti.
L’affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari
L’affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari (art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990) si rivolge ai tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso un programma di recupero o che ad esso intendano sottoporsi. dal condannato che deve espiare una pena detentiva, anche residua e congiunta ad una pena pecuniaria, non superiore a sei anni, od a quattro anni se relativa ad un reato fra quelli indicati all’art. 4-bis della legge 354/1975.
A pena di inammissibilità, all’istanza per l’affidamento in prova al servizio sociale deve essere allegata la certificazione attestante:
– lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza del soggetto,
– la procedura con la quale è stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche,
– l’andamento del programma concordato, già in corso o da attivare, e la sua idoneità ai fini del recupero del condannato.
In vigore i nuovi termini di sospensione feriale che decorrono dal 1° al 31 agosto
A partire da quest’anno, la sospensione feriale dei termini processuali decorre dal 1° agosto al 31 agosto, come stabilito nella legge 162/2014 che ha convertito in legge, con importanti modificazioni, il decreto legge 132/2014