Abbiamo già riportato, nell’articolo anzitempo pubblicato “Non punibile per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. anche la guida in stato di ebbrezza”, la sentenza n. 44132 del 2015 con cui la Corte di Cassazione ha stabilito che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista all’art. 131-bis c.p. ed introdotta dal d.lgs. n. 28 del 2015, si applica anche al reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) del Codice della Strada.
Nella richiamata pronuncia la Suprema Corte ha ritenuto che l’art. 131-bis c.p. si possa applicare anche alle fattispecie di reato delineate con la tecnica delle soglie di punibilità, e quindi anche all’art. 186, comma 2 lett. b), C.d.S.
E già in questa sentenza la Cassazione ha rilevato che, non sussistendo limiti di sorta al riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati delineati con la tecnica delle soglie di punibilità, l’art. 131-bis c.p. è in astratto ravvisabile anche nei confronti di un fatto integrante il reato di cui alla lettera c) dell’art. 186, comma 2, C.d.S.
La decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
Sulla questione della applicabilità dell’art. 131-bis c.p. a tutte le ipotesi di cui all’art. 186, comma 2, C.d.S., ivi compresa quella più grave di cui alla lettera c), nonché all’ipotesi di rifiuto di sottoporsi ad alcoltest (art. 186, comma 7, C.d.S.) si sono pronunciate, lo scorso 25 febbraio, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Come si legge nelle informazioni provvisorie n. 4 e 5 del 2016, non essendo ancora state depositate le motivazioni della sentenza, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta anche per il reato di guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l (art. 186, comma 2 lett. b, C.d.S.), per il reato di guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (art. 186, comma 2 lett. c, C.d.S.), e per il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza (art. 186, comma 7, C.d.S.).
Ad ogni modo, il beneficio della non punibilità del reato per particolare tenuità del fatto non scatta in automatico per le indicate contravvenzioni, ma è sempre rimesso alla valutazione del giudice, che deve accertarsi della sussistenza di tutti gli elementi espressamente indicati nell’art. 131-bis c.p., tra cui l’entità dello stato di ebbrezza, le modalità della condotta, nonché l’entità del pericolo o del danno cagionato. Occorrerà dunque verificare necessariamente che il fatto concreto presenta un ridottissimo grado di offensività rispetto alla cornice astratta.
La sanzione accessoria della sospensione della patente di guida
Nelle citate informazioni provvisorie si legge altresì come la Suprema Corte ribadisca e sottolinei che, in ogni caso, il Giudice, anche quando dovesse ravvisare la non punibilità del fatto per i reati di cui si è detto, dovrà comunque comminare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, disponendola direttamente (ovviamente per periodi differenti, e per periodi superiori a quello previsto per colui che incorre nella violazione amministrativa sanzionata alla lettera a) dell’art. 186, comma 2, C.d.S.).