Facendo seguito agli articoli già pubblicati (“Depenalizzazione, abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili” e “In vigore dal 6 febbraio 2016 la depenalizzazione e l’abrogazione di reati”), torniamo sull’interessante tema della depenalizzazione e abrogazione di reati, per approfondirne ora i profili processuali ed il diritto intertemporale.
Abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili
Il decreto legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016, che entrerà in vigore il prossimo 6 febbraio e procederà alla abrogazione di taluni reati con conseguente introduzione di illeciti civili, prevede anzitutto l’applicazione ai detti illeciti dell’art. 2947 c.c.: pertanto, la pretesa relativa all’inflizione della sanzione pecuniaria civile, nonché del risarcimento del danno della persona offesa, ha per termine di prescrizione quello di 5 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto.
Come abbiamo già sottolineato nei precedenti articoli, competente a conoscere dei procedimenti per i ‘nuovi’ illeciti civili, primo fra tutti l’ingiuria, è il Giudice civile, il quale irrogherà la sanzione pecuniaria civile solo se intenderà accogliere la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla persona offesa.
Quanto ai termini ed alle modalità di pagamento della sanzione pecuniaria civile, che sarà devoluta alla Cassa delle Ammende, il decreto in esame dispone che al riguardo verrà emanato, entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto del Ministro della Giustizia.
Quanto alle disposizioni di diritto intertemporale, il d.lgs. 7/2016, in deroga al principio generale di irretroattività ex art. 11 disp.prel.c.c., prevede che le sanzioni pecuniarie civili si applichino anche ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore (e cioè anche ai fatti commessi prima del 6 febbraio 2016), salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto penale di condanna divenuti irrevocabili.
Qualora, prima dell’entrata in vigore della riforma, si sia già formato il giudicato penale di condanna in relazione ad un reato abrogato, il Giudice dell’esecuzione dovrà revocare la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato (ed osservando l’art. 667, comma 4, c.p.p.).
Depenalizzazione di reati
Del pari, il d.lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016, che ha trasformato taluni illeciti penali in illeciti amministrativi, in deroga all’art. 1 l. 689/1981, dispone che le sanzioni amministrative per i reati depenalizzati (ad eccezione delle eventuali sanzioni amministrative accessorie) si applicano retroattivamente, e quindi anche alle violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016, sempre che il procedimento penale non si stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal citato decreto sono stati definiti, con sentenza o decreto irrevocabili, prima del 6 febbraio 2016, il Giudice dell’esecuzione, come previsto anche nel d.lgs. 7/2016, dovrà revocare la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato, ed adotterà i provvedimenti conseguenti (osservando l’art. 667, comma 4, c.p.p.).
Lo stesso decreto precisa poi che ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all’art. 135 c.p. (euro 250, o frazioni di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva).
Da ultimo, inoltre, il decreto dispone che per le violazioni commesse prima del 6 febbraio 2016, l’autorità giudiziaria deve trasmettere, entro 90 giorni, gli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi all’autorità amministrativa competente. Se l’azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal Pubblico Ministero; se invece l’azione penale è già stata esercitata, il Giudice pronuncia ai sensi dell’art. 129 c.p.p. sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e dispone la trasmissione degli atti alla competente autorità amministrativa. Quando è stata pronunciata una sentenza di condanna, il Giudice dell’impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull’impugnazione ai soli effetti dei capi della sentenza che riguardano interessi civili.
L’autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro 90 giorni ed a quelli residenti all’estero entro 370 giorni. Entro 60 giorni dalla notificazione della violazione commessa, l’interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento.