Guida sotto l'effetto di stupefacentiTorniamo sul tema della guida in stato di alterazione psico-fisica per l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all’art. 187 C.d.S., e in particolare sulla prova della sussistenza di questo reato, per riportare la recente sentenza della Corte di Cassazione, sezione IV penale, n. 52420 del 17 dicembre 2014 (ud. 14 febbraio 2014).

Già in un altro articolo, cui rinviamo anche per l’approfondimento della normativa sul tema (Guida in stato di alterazione psico-fisica per l’uso di sostanze stupefacenti), abbiamo precisato che per la sussistenza del reato di cui all’art. 187 C.d.S. non è sufficiente un accertamento di tipo tecnico-biologico, come invece per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica; e questo perché le tracce delle sostanze stupefacenti permangono a lungo nell’organismo, sicché l’esame tecnico potrebbe avere un esito positivo anche in relazione ad un soggetto che ha assunto la sostanza giorni addietro e che, pertanto, non si trova in stato di alterazione mentre è alla guida del veicolo.

E dunque, come più volte evidenziato dalla Corte di Cassazione (da ultimo nella sentenza n. 16059 dell’11 aprile 2014), ai fini dell’accertamento del reato di guida sotto l’effetto di droghe è necessario sia un accertamento scientifico della presenza della sostanza stupefacente nei liquidi fisiologici del conducente, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica del guidatore al momento del controllo.

La sentenza della Corte di Cassazione, sezione IV penale, n. 52420 del 17 dicembre 2014

In linea con le precedenti pronunce, con la sentenza n. 52420 del 17 dicembre 2014, la Suprema Corte ha ritenuto che “deve pertanto ritenersi pienamente sufficiente, ai fini dell’accertamento della colpevolezza dell’imputato, l’avvenuto riscontro del dato probatorio dotato di base scientifica (costituito dall’accertamento compiuto sulle sole urine) in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto”. In altre parole, il reato di guida sotto l’effetto di stupefacenti risulta integrato dalla concorrenza di due elementi: uno consistente nell’accertamento specialistico della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, l’altro obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia giudiziaria (lo stato di alterazione), e per il quale possono valere indici sintomatici.

Nel caso di specie, non soltanto le analisi delle urine effettuate sul conducente dopo il suo fermo avevano dato un esito positivo, ma l’imputato presentava uno stato di alterazione in atto evidenziato dal suo parlare sconnesso e da una ingiustificata euforia; a ciò si aggiungeva altresì il rinvenimento di una piccola quantità di hashish nell’autovettura dell’imputato.

Così la Cassazione ha rilevato che correttamente i Giudici di merito avevano sottolineato come la prova della guida in stato di alterazione derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti dovesse ritenersi raggiunta attraverso la combinazione del risultato delle analisi delle urine con altri elementi probatori, quali le condizioni in cui il conducente si presentava al momento del controllo, costituenti indici sintomatici dell’alterazione conseguente all’uso di stupefacenti.

 

La prova del reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per l’uso di sostanze stupefacenti