(Per un aggiornamento sul tema dell'articolo sottoesteso, a seguito della introduzione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto da parte del decreto legislativo n. 28 del 16 marzo 2015, si rinvia al più recente articolo "La non punibilità per particolare tenuità del fatto introdotta dal decreto legislativo n. 28 del 16 marzo 2015")
Torniamo a parlare dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui si è già discusso in altro articolo (“La non punibilità per particolare tenuità del fatto: possibile ‘depenalizzazione’ dei reati minori?”), per rilevare che lo scorso 3 febbraio 2015 la Commissione Giustizia della Camera ha espresso parere favorevole, con condizioni ed osservazioni, allo schema di decreto legislativo (A.G. n. 130) recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’art. 1, comma 1 lett. m9, della legge n. 67 del 2014.
Si continua, dunque, a parlare della nuova causa di esclusione della punibilità, che potrà applicarsi ai fatti, penalmente rilevanti, caratterizzati dalla particolare tenuità dell’offesa e dalla non abitualità del comportamento dell’agente; ma perché entri in vigore, l’istituto deve ancora essere sottoposto all’approvazione finale del Consiglio dei Ministri.
Le condizioni e le osservazioni formulate dalla Commissione Giustizia della Camera
Nell’esprimere parere favorevole allo schema di decreto legislativo in questione, la Commissione Giustizia della Camera ha anzitutto precisato che l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto non costituisce una forma di depenalizzazione: ed è quanto avevamo già anticipato nell’articolo anzitempo pubblicato, e cui sopra si fa diretto rinvio.
La Commissione, inoltre, ha dettato alcune condizioni restrittive entro le quali il Giudice potrà e dovrà svolgere le sue valutazioni per l’applicazione dell’istituto. Ha così precisato che l’offesa non potrà essere ritenuta di particolare tenuità se la condotta è stata posta in essere con modalità quali l’avere agito per motivi abietti o futili, l’avere adoperato sevizie o l’avere agito con crudeltà o in violazione del sentimento di pietà per gli animali o in condizioni di minorata difesa della persona offesa, anche in riferimento all’età.
Non si potrà parlare di tenuità del fatto nemmeno se il suo autore è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso altri reati della stessa indole (c.d. recidiva), anche se ciascun fatto isolatamente considerato sia di particolare tenuità.
Sono altresì escluse dall’applicazione del nuovo istituto tutte le fattispecie di reato che hanno ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate, come i reati di stlaking o di maltrattamenti in famiglia, nonché i fatti, come l’omicidio colposo, il cui esito è la morte della persona offesa.
In ogni caso, la Commissione Giustizia ha sottolineato che il Giudice dovrà valutare la gravità del reato attenendosi rigorosamente ai criteri indicati dall’art. 133 c.p.
Tra le osservazioni, nel parere favorevole della Commissione si legge l’opportunità di prevedere uno specifico reclamo di merito con riferimento al diritto dell’indagato e della persona offesa a far valere il proprio dissenso in ordine all’archiviazione.