Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2 d.l. 463/1983)
L’art. 2 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 (convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638) punisce, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 1032,91, il datore di lavoro che omette di versare le ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153).
Come ha cura di specificare la stessa disposizione, il datore di lavoro non è punibile nel caso in cui provveda al detto versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
La delega al Governo per la depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali
Con la legge 28 aprile 2014, n. 67 il Parlamento ha conferito delega al Governo, oltre che in materia di pene detentive non carcerarie, per la riforma della disciplina sanzionatoria di alcuni reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili.
Tra le fattispecie incriminatrici da depenalizzare, l’art. 2, comma 2 lettera c), della legge da ultimo citata ha previsto la trasformazione in illecito amministrativo del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per importi non superiori ai 10.000 euro annui, e preservando comunque la possibilità per il datore di lavoro di non rispondere neanche amministrativamente, in caso di versamento delle ritenute entro il termine di tre mesi dalla contestazione della violazione.
Come ben sanno gli addetti ai lavori, i decreti delegati devono essere emanati entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge: ad oggi, il Governo non ha ancora proceduto alla depenalizzazione delle fattispecie specificate nella legge delega n. 67 del 2014, di talché l’art. 2 d.l. n. 463 del 1983 non è ancora stato modificato.
La prassi dei Tribunali e la recente pronuncia della Corte di Cassazione
Viene da chiedersi, a questo punto, come si comportino le Procure e i Tribunali, destinatari delle numerose denunce presentate dall’INPS competente per territorio, in presenza di violazioni del citato art. 2 che non superino la soglia di punibilità prevista nella legge delega, ossia i 10.000 euro annui.
In attesa della attuazione della delega, alcuni Tribunali hanno già ritenuto di fatto depenalizzato il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per importi non superiori ai 10.000 euro annui. Così, taluni Giudici di merito, sottolineando come già una legge dello Stato abbia manifestato la volontà di non perseguire più penalmente alcuni illeciti, hanno ritenuto che il fatto di cui all’art. 2 d.l. n. 463 del 1983 non sia più previsto come reato ma come illecito amministrativo.
In tal senso si è pronunciato, ad esempio, il Tribunale di Asti con la sentenza n. 3107 del 27.06.2014: «Come chiarito dalla dottrina più autorevole nonché dalla stessa Corte Costituzionale con sentenza n. 224 del 1990, la legge delega non è legge meramente formale, ciò che significa che essa non si limita a disciplinare i rapporti “interni” tra Parlamento e Governo ma costituisce fonte direttamente produttiva di norme giuridiche. …(omissis)… In questi termini, se il Giudice di merito è legittimato ad effettuare una valutazione in termini di offensività delle condotte asseritamente costitutive del reato in parola, costituisce dato altrettanto oggettivo il fatto che il Parlamento, ossia l’organo costituzionale espressione della volontà popolare e titolare del potere legislativo, ha stabilito, in termini espliciti, che omessi versamenti inferiori a € 10.000,00 per ogni periodo di imposta non devono e non possono considerarsi offensivi di interessi penalisticamente tutelati».
Tuttavia, questo orientamento (condiviso anche dal Tribunale di Bari, sentenza n. 1465 del 16 giugno 2014) non è stato condiviso dalla Corte di Cassazione che, nella recente sentenza n. 38080 del 2014, ha affermato che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali non eccedenti i 10.000 euro non è stato depenalizzato, in quanto non è ancora stata modificata la relativa norma penale attraverso l’emanazione di un decreto legislativo.
Dunque, secondo i Giudici di legittimità, la fattispecie di omesso versamento in questione è tuttora prevista come reato: la legge delega n. 67 del 2014 si è infatti limitata a delegare al Governo l’adozione di decreti legislativi per la riforma del sistema delle pene e per la depenalizzazione di talune fattispecie incriminatrici, senza apportare modifiche alla figura di reato di cui si discute; tale funzione, invero, è stata affidata alla futura decretazione delegata.
La recente pronuncia della Corte di Cassazione è allora particolarmente rilevante laddove si pensi che presso i Tribunali pendono numerosi procedimenti (per la maggior parte dei quali, in verità, sono stati emessi decreti penali di condanna) aventi ad oggetto la violazione dell’art. 2 d.l. n. 463 del 1983, complice anche la crisi economica che sta investendo il nostro Paese.
Ne discende che ove tale rigoroso orientamento dovesse essere condiviso dai Tribunali ordinari, per beneficiare delle nuove norme (che chissà quando saranno emanate) sarà opportuno fare opposizione ai decreti penali di condanna ed impugnare eventuali sentenze di condanna, in attesa dell’emanazione del decreto legislativo di depenalizzazione; in caso di definitività della condanna, invece, bisognerà necessariamente interporre incidente di esecuzione.