(Per un aggiornamento sul tema dell'articolo sottoesteso, a seguito della introduzione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto da parte del decreto legislativo n. 28 del 16 marzo 2015, si rinvia al più recente articolo "La non punibilità per particolare tenuità del fatto introdotta dal decreto legislativo n. 28 del 16 marzo 2015")
Il Consiglio dei Ministri, lo scorso 1° dicembre 2014, ha approvato uno schema di decreto legislativo che recepisce le proposte elaborate dalla Commissione ministeriale presieduta dal Prof. Francesco Palazzo, al fine di dare attuazione alla legge delega del 28 aprile 2014, n. 67 in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio, con disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova (di cui si è già trattato nel relativo approfondimento) e nei confronti degli irreperibili.
La non punibilità per particolare tenuità del fatto
Il decreto legislativo, non ancora entrato in vigore, introdurrà nel nostro ordinamento l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Quale causa di non punibilità, il nuovo istituto consentirà la rapida definizione, con decreto di archiviazione o con sentenza di assoluzione, dei procedimenti iniziati nei confronti di soggetti che abbiano commesso fatti penalmente rilevanti, caratterizzati da una complessiva tenuità del fatto.
In questo modo si eviterà l’avvio di giudizi complessi e dispendiosi laddove la sanzione penale non risulta necessaria, ferma restando la possibilità, per le persone offese, di ottenere un serio ed adeguato ristoro dei danni subiti nella compente sede civile.
In realtà, l’istituto della non punibilità per c.d. ‘irrilevanza del fatto’ è già conosciuto nell’ordinamento minorile (art. 27 d.P.R. 448/1988) ed in quello relativo alla competenza del Giudice di Pace (art. 34 d.lgs. 274/2000): da anni se ne auspicava l’estensione dai detti ambiti particolari al sistema penale comune.
L’ambito applicativo: i reati cui può applicarsi il nuovo istituto
Il nuovo istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto verrà inserito, per quanto attiene alla disciplina sostanziale, nel Titolo V del Libro I del codice penale, e precisamente all’art. 131-bis.
In conformità a quanto prescritto dalla delega, la non punibilità per particolare tenuità del fatto è prevista per i reati puniti con la pena pecuniaria, sola o congiunta a pena detentiva, e per i reati puniti con la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni. Ai fini della determinazione della pena detentiva, il decreto precisa che non si tiene conto delle circostanze del reato, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.
Volendo fare qualche esempio, i reati cui può applicarsi il nuovo istituto sono, oltre a tutte le contravvenzioni previste dal codice penale, alcuni dei reati contro il patrimonio come il furto semplice, l’appropriazione indebita, la truffa ed il danneggiamento.
Fra i reati contro la persona, rientrano nei parametri dell’art. 131-bis c.p. i delitti di lesione personale e l’omicidio colposo non aggravati, l’omissione di soccorso e la violazione di domicilio.
La nuova disposizione ricomprende anche numerosi reati contro la pubblica amministrazione: il peculato d’uso, l’abuso d’ufficio, il rifiuto di atti d’ufficio e la percezione di indebite erogazioni a danno dello Stato.
E ancora, tra i reati societari, fallimentari e tributari cui si estende la causa di non punibilità per tenuità del fatto, vi sono il falso in bilancio, l’impedito controllo alla formazione fittizia del capitale, l’aggiotaggio e l’ostacolo alla vigilanza pubblica; la bancarotta semplice ed il ricorso abusivo al credito; nonché l’omessa o infedele dichiarazione dei redditi, la sottrazione fraudolenta al pagamento d’imposte e l’omesso versamento di ritenute certificate.
I criteri di applicabilità
Sempre attenendosi alle indicazioni del delegante, i criteri per l’applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto sono due: la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento dell’agente. Il primo di questi, poi, si articola in due ulteriori indici: le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo.
L’obiettivo del nuovo istituto è quello di evitare che fatti commessi occasionalmente e che presentino una gravità non rilevante possano arrivare ad essere oggetto di processi penali ed aggravare il carico giudiziario.
Il comma 3 dell’art. 131-bis c.p. completa poi l’individuazione dell’ambito applicativo della causa di non punibilità in esame, precisando che l’istituto può trovare applicazione “anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante”.
L’applicazione processuale
È anzitutto prevista la possibilità che il Pubblico Ministero richieda l’archiviazione del procedimento ai sensi dell’art. 131-bis c.p., dandone avviso all’indagato e alla persona offesa. Se quest’ultima, entro il termine di 10 giorni, presenta opposizione alla richiesta di archiviazione enunciando le ragioni del suo dissenso, viene fissata l’udienza in camera di consiglio, all’esito della quale il Giudice, dopo aver sentito l’indagato e la persona offesa eventualmente comparsi, può pronunciare l’archiviazione. In mancanza dell’opposizione, invece, il Giudice decide de plano (ossia senza alcuna udienza), e se non ritiene di archiviare il procedimento per la particolare tenuità del fatto, restituisce gli atti al Pubblico Ministero.
La causa di non punibilità di cui al nuovo art. 131-bis c.p. può inoltre essere dichiarata d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. In ogni caso il Giudice, prima di emettere sentenza predibattimentale di proscioglimento per tenuità del fatto, deve sentire anche la persona offesa, così consentendole di interloquire sul tema della tenuità, al pari del Pubblico Ministero e dell’imputato. Tale forma di intervento della vittima del reato non è invece prevista in sede di udienza preliminare o in sede dibattimentale, trattandosi di fasi in cui il contraddittorio è già pienamente garantito.
Si noti, però, che lo schema del decreto legislativo in esame non prevede in capo alla vittima del reato un ‘potere di veto’ alla dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto, come invece è disposto per l’analogo istituto previsto nel decreto sulla competenza del Giudice di Pace (art. 34 d.lgs. 274/2000, ove si legge che l’interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento osta al provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto).
Il giudicato penale sulla particolare tenuità del fatto, che presuppone comunque un accertamento sull’esistenza del reato e sulla sua ascrivibilità all’imputato, risulta efficace nell’eventuale giudizio civile per il risarcimento del danno.
Infine, lo schema di decreto legislativo recentemente pubblicato prevede che le decisioni che accertano la particolare tenuità del fatto vengano iscritte, stante il requisito della non abitualità del comportamento del soggetto, nel Casellario giudiziale.
Alcune considerazioni conclusive
Pare a chi scrive che erroneamente si stia genericamente parlando di ‘depenalizzazione’ in riferimento allo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 1° dicembre 2014. Invero, come si è spiegato, la novità del decreto in commento consiste nella introduzione di una causa di esclusione della punibilità, e non già nella sottrazione della sanzione penale a fattispecie di reato ovvero nella trasformazione di taluni illeciti penali in illeciti amministrativi.
In altri termini, non si prevede alcun automatismo, ma dovrà essere il Giudice a valutare, in base alla sua discrezionalità, il caso concreto sottoposto al suo esame, verificando se ricorrono le condizioni, che sopra si è detto, della tenuità del fatto e della non abitualità della condotta del reo.
Vero è senza dubbio che il nuovo istituto elimina dall’area della punibilità quei fatti storici che per la loro irrilevanza non appaiono meritevoli di sanzione penale, contribuendo a realizzare il principio di extrema ratio della pena, nonché le esigenze di deflazione processuale.